In occasione delle elezioni
politiche gli elettori italiani residenti all’estero, ai sensi della
legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del D.P.R. 2 aprile
2003, n. 104, votano per corrispondenza per eleggere i propri rappresentanti
alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica scegliendoli fra i candidati che
si presentano nella propria ripartizione della circoscrizione
Estero.
La predetta
normativa, nel prevedere la modalità di
voto per corrispondenza da parte di
tali elettori - i cui nominativi vengono
inseriti d’ufficio nell’elenco degli elettori
residenti all’estero - fa comunque salva la possibilità dei medesimi elettori di
optare per il voto in Italia, in
favore di candidati della
circoscrizione nella quale è ricompreso il
proprio comune d’iscrizione nelle liste elettorali.
L’opzione è valida solo per
una consultazione elettorale.
Il suddetto
diritto puó essere esercitato, per effetto
dell’avvenuto scioglimento anticipato delle
Camere, entro il 10° giorno successivo
all’indizione delle elezioni (a decorrere dalla data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del relativo decreto di indizione e
quindi entro l’ 8 gennaio 2018 ) anche utilizzando il modello allegato che potrà
comunque essere reperito dai connazionali residenti all'estero anche presso i Consolati, i patronati, le associazioni,
i "Comites" oppure in via informatica sul sito del proprio ufficio consolare.